martedì, luglio 22, 2008

DETRAZIONI IRPEF E ONERI DEDUCIBILI PER REDDITI CONSEGUITI NELL’ANNO 2008 a cura del dott. Vito SARACINO - DOTTORE COMMERCIALISTA in Bitonto (BA)

Al fine di beneficiare di possibili risparmi di imposta, in fase di compilazione della dichiarazione dei redditi, qui di seguito, si riepilogano le molteplici detrazioni di imposta nonché gli oneri deducibili applicabili ai redditi conseguiti nel corso del 2008 attualmente in vigore, utili alla redazione del prossimo 730/2009 o UNICO 2009.

 

LE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

 

Per i contribuenti con coniuge, figli o altri familiari a carico sono previste delle detrazioni dall'imposta lorda.

Sono considerati fiscalmente a carico, se nel 2008 non hanno posseduto redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo per un ammontare superiore a euro 2.840,51:

• il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;

i figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati;

i seguenti altri familiari:

– il coniuge legalmente ed effettivamente separato;

– i discendenti dei figli;

– i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali;

– i genitori adottivi;

– i generi e le nuore;

– il suocero e la suocera;

– i fratelli e le sorelle, anche unilaterali.

Le detrazioni per carichi di famiglia, sono variabili in base al reddito.

 

Coniuge a carico

La detrazione prevista per il coniuge a carico è:

a) euro 800,00 se il reddito complessivo non supera euro 15.000,00;

b) euro 690,00 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.000,00 ma non a euro 40.000,00;

c) euro 690,00 se il reddito complessivo è superiore a euro 40.000,00 ma non a euro 80.000,00.

 

Figli a carico

La detrazione prevista per ciascun figlio a carico è di euro 800,00.

Tale detrazione è sostituita da:

- euro 900,00 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;

- euro 1.020,00 per ciascun figlio portatore di handicap di età superiore a tre anni;

- euro 1.120,00 per ciascun figlio portatore di handicap di età inferiore a tre anni.

In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un'ulteriore detrazione di importo pari a 1.200,00 euro che non è influenzata dal livello del reddito del beneficiario.

L'ulteriore detrazione non spetta a ciascun figlio ma deve intendersi come bonus complessivo e unitario a beneficio della famiglia numerosa, che pertanto non aumenta in presenza di un numero di figli superiore a quattro.

Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

I criteri di ripartizione indicati dalla norma non possono essere modificati sulla base di accordi intercorsi tra i genitori, diversamente da quanto previsto dall'articolo 12 del Tuir con riferimento alle detrazioni ordinarie per i figli a carico.

Inoltre, nel caso di coniuge fiscalmente a carico, la detrazione compete all'altro coniuge per l'intero importo.

L'ulteriore detrazione per figli a carico trova applicazione nell'intera misura, anche se la condizione richiesta dalla norma, dell'esistenza di almeno quattro figli a carico sussiste solo per una parte dell'anno.

 

Altri familiari a carico

La detrazione prevista per ogni altro familiare a carico è di euro 750,00.

Tale detrazione, nei casi in cui l'obbligo del mantenimento fa capo a più persone, va suddivisa in misura uguale tra gli aventi diritto.

Le detrazioni per familiari a carico competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni previste per averne diritto.

 

 

ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 19 %

 

Vanno indicati in questa sezione gli oneri per i quali spetta la detrazione d'imposta del 19 per cento.

Spese sanitarie

Il contribuente può scegliere di ripartire queste detrazioni in quattro quote annuali costanti e di pari importo. La scelta è consentita se l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno 2007, indicate nei righi E1, E2 ed E3, supera euro 15.493,71.

• prestazioni chirurgiche;

• analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;

• prestazioni specialistiche;

• acquisto o affitto di protesi sanitarie;

• prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);

• ricoveri collegati ad una operazione chirurgica o degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata

• acquisto di medicinali;

• spese relative all'acquisto o all'affitto di attrezzature sanitarie (ad esempio, apparecchio per aerosol o per la misurazione della

pressione sanguigna);

• spese relative al trapianto di organi;

• importi dei ticket pagati se le spese sopraelencate sono state sostenute nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19 per cento anche per le spese di assistenza specifica sostenute per:

• assistenza infermieristica e riabilitativa (es: fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);

• prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico

assistenziale esclusivamente dedicato all'assistenza diretta della persona;

• prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;

• prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;

• prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Con riferimento alle spese sanitarie relative all'acquisto di medicinali, si precisa che a decorrere dal 1° luglio 2007 la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale (c.d. "scontrino parlante") in cui devono essere specificati la natura, la qualità e la quantità dei prodotti acquistati nonché il codice fiscale del destinatario.

Inoltre dal primo gennaio 2008 non è più utilizzabile l'allegato allo scontrino fiscale della documentazione rilasciata dal farmacista.

 

Interessi passivi

Vanno indicati gli importi degli interessi passivi, gli oneri e le quote di rivalutazione pagati nel 2008 in dipendenza di mutui a prescindere dalla scadenza della rata.

Tra gli oneri accessori sono compresi anche: l'intero importo delle maggiori somme corrisposte a causa delle variazioni del cambio di valuta relative a mutui stipulati in ECU o in altra valuta, la commissione spettante agli istituti per la loro attività di intermediazione, gli oneri fiscali (compresa l'imposta per l'iscrizione o la cancellazione di ipoteca e l'imposta sostitutiva sul capitale prestato), la cosiddetta "provvigione" per scarto rateizzato, le spese di istruttoria, notarili e di perizia tecnica, ecc.

Le spese notarili comprendono sia l'onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo (con esclusione di quelle sostenute per il contratto di compravendita) che le spese sostenute dal notaio per conto del cliente quali, ad esempio, l'iscrizione e la cancellazione dell'ipoteca.

Se il mutuo eccede il costo sostenuto per l'acquisto dell'immobile possono essere portati in detrazione gli interessi relativi alla parte del mutuo che copre detto costo, aumentato delle spese notarili e degli altri oneri accessori relativi all'acquisto.

Dal primo gennaio 2008 l'importo massimo complessivo degli interessi  passivi che derivano da mutui finalizzati all'acquisto dell'abitazione principale sul quale è possibile calcolare la detrazione d'imposta del 19% è pari a 4.000,00 euro. Quindi dal periodo di imposta 2008, la detrazione massima sarà pari a 760 euro.

In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il suddetto limite, è riferito all'ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (ad es.: coniugi non fiscalmente a carico l'uno dell'altro cointestatari in parti uguali del mutuo che grava sulla abitazione principale acquistata in comproprietà possono indicare al massimo un importo di euro 2.000,00 ciascuno). Se invece il mutuo è cointestato con il coniuge fiscalmente a carico il coniuge che sostiene interamente la spesa può fruire della detrazione per entrambe le quote di interessi passivi.

 

Premi di assicurazione

La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita è ammessa a condizione che il contratto abbia durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;

– per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° gennaio 2001, i premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte, di invalidità permanente superiore al 5% (da qualunque causa derivante), di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. Solo in quest'ultimo caso la detrazione spetta a condizione che l'impresa di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto.

L'importo da indicare non deve, complessivamente, superare euro 1.291,14.

 

Spese per istruzione

Le spese sostenute nel 2008, anche se riferibili a più anni (compresa l'iscrizione ad anni fuori corso), per la frequenza di corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, in misura non superiore a quella stabilita per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.

 

Spese funebri

Spese funebri sostenute in dipendenza della morte di familiari per un importo, riferito a ciascun decesso, non superiore a euro 1.549,37.

 

Spese per addetti all'assistenza personale

Spese, per un importo non superiore a euro 2.100,00, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

Si precisa che è possibile fruire della detrazione solo se il reddito complessivo, non supera euro 40.000,00.

 

Asili nido

La legge finanziaria 2008 ha prorogato anche per il periodo d'imposta 2008 la detrazione d'imposta per le spese della retta dell'asilo nido dei propri figli, per un massimo di € 632,00, per figlio, sia che frequenti asilo pubblico che privato. Il risparmio di imposta massimo sarà quindi pari a 120,08 (19% di € 632,00). E' importante aver mantenuto tutte le ricevute o certificazioni relative alle rette dell'anno 2008, per certificazione vale il bollettino postale o bancario, fattura quietanzata e simili sempre intestata ai genitori.

 

Spese per attività sportive praticate dai ragazzi

Le spese, per un importo non superiore per ciascun ragazzo a euro 210,00, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

Per fruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare bollettino bancario o postale, ovvero fattura, ricevuta o quietanza

di pagamento da cui risulti:

– la ditta, denominazione o ragione sociale e la sede legale ovvero se persona fisica il nome cognome e la residenza, nonché il

codice fiscale dei soggetti che hanno reso la prestazione;

– la causale del pagamento;

– l'attività sportiva esercitata;

– l'importo corrisposto per la prestazione resa;

– i dati anagrafici del praticante dell'attività sportiva e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento

 

Spese per intermediazione immobiliare

I compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale. L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a euro 1000.

Si precisa che se l'unità immobiliare è acquistata da più soggetti, la detrazione, nel limite di 1000 euro, va ripartita tra i comproprietari in base alla percentuale di proprietà.

 

Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede

Le spese sostenute dagli studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un Comune diverso da quello di residenza per canoni di locazione derivanti da contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998 n. 431.

Si precisa che per fruire della detrazione l'università deve essere ubicata in un Comune distante almeno 100 chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa.

L'importo da indicare nel rigo non può essere superiore a euro 2.633,00.

La detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico.

La legge finanziaria 2008 ha esteso la detrazione anche ai canoni relativi ai contratti di ospitaltà, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, univerità, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

 

Altri oneri per i quali spetta la detrazione

1.       Le erogazioni liberali in denaro a favore dei movimenti e partiti politici comprese tra un importo minimo di euro 51,65 e un importo massimo di euro 103.291,38. L'erogazione deve essere stata effettuata mediante versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti e partiti politici, che possono raccoglierle sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale che in più conti correnti diversi. La detrazione non spetta se il contribuente nella dichiarazione relativa ai redditi del 2006 ha dichiarato perdite che hanno determinato un reddito complessivo negativo. Si precisa che le erogazioni liberali che consentono di usufruire della detrazione d'imposta devono riguardare, quali beneficiari, partiti o movimenti politici che nel periodo d'imposta in cui è effettuata l'erogazione abbiano almeno un parlamentare eletto alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica;

2.       Le erogazioni liberali, per un importo non superiore a euro 2.065,83 a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei paesi non appartenenti all'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE). Sono comprese anche le erogazioni liberali in denaro a favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate esclusivamente tramite:

        • ONLUS;

        • organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;

        • altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti il cui atto costitutivo o statuto sia redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata, che prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;

        • amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;

        • associazioni sindacali di categoria.

3.       Per le liberalità alle ONLUS e alle associazioni di promozione sociale erogate nel 2007 è prevista, in alternativa alla detrazione, la possibilità di dedurre le stesse dal reddito complessivo. Pertanto il contribuente deve scegliere, con riferimento alle suddette liberalità, se fruire della detrazione d'imposta o della deduzione dal reddito non potendo cumulare entrambe le agevolazioni.

4.       Le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a euro 1.500,00 effettuate a favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche;

5.       I contributi associativi, per un importo non superiore a euro 1.291,14 versati dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, al fine di assicurare ai soci un sussidio nei casi di malattia, di impotenza al lavoro o di vecchiaia, ovvero, in caso di decesso, un aiuto alle loro famiglie. Danno diritto alla detrazione soltanto i contributi versati con riferimento alla propria posizione;

6.       Le erogazioni liberali a favore delle associazioni di promozione sociale. L'importo di tale erogazione non può superare euro 2.065,83;

 

Trasporto pubblico

La legge finanziaria 2008 ha previsto, per l'anno corrente, una nuova agevolazione fiscale concernente le spese sostenute per gli acquisti degli abbonamenti relative a servizi di trasporto pubblico.

Nello specifico, il bonus massimo è di 47,50 euro per le spese sostenute nell'anno 2008. La detrazione irpef del 19% su spese al massimo di 250 euro, è riferita cumulativamente alle somme pagate dal contribuente per il proprio abbonamento e per quello dei familiari a carico.

Inoltre, la detrazione può essere calcolata sull'intera spesa sostenuta nel 2008 per l'abbonamento, anche se lo stesso scade nel periodo di imposta successivo (es. abbonamento on validità dal 1 marzo 2008 al 28 febbraio 2009).

Gli abbonamenti devono contenere l'indicazione dell'impresa che li ha emessi , delle caratteristiche del trasporto, il prezzo, il numero progressivo e la data di emissione.

Se non si dispone della documentazione necessaria per dimostrare che il pagamento è stato effettuato nel 2008, farà fede la data di inizio della validità dell'abbonamento. Se l'abbonamento non è nominativo, la detrazione è comunque possibile purché il contribuente autocertifichi che il titolo è stato acquistato per se o per una familiare a carico.

 

Aggiornamento e formazione degli insegnanti

Per il 2008 ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, spetta una detrazione del 19% delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico per l'aggionamento e la formazione. L'importo massimo di spesa detraibile è di 500 euro, conseguentemente la detrazione massima è di 95 euro.

 

 

SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 41 PER CENTO E/O DEL 36 PER CENTO

 

In questa sezione vanno indicate le spese sostenute negli anni 2008, 2009 e 2010 , relative:

– alla ristrutturazione di immobili;

– all'acquisto o all'assegnazione di immobili facenti parte di edifici ristrutturati se l'acquisto o l'assegnazione sono avvenute entro il 30 giugno 2011.

In questa sezione vanno indicate anche le spese sostenute negli anni precedenti al 2008 relative agli interventi di manutenzione o salvaguardia dei boschi.

 

E' stata prorogata al 31 dicembre 2010 la normativa relativa alla detrazione Irpef e all'aliquota agevolata Iva al 10% relativa alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il precedente termine di applicazione scadeva il 31 dicembre 2007. Viene reintrodotto per 3 anni il beneficio previsto dal comma 2 dell'articolo 9 della legge 448/2001, finanziaria per il 2002 che prevede la detrazione del 36% e l'aliquota agevolata al 10% anche in favore dei soggetti privati che divengano proprietari entro il 30 giugno 2011 di immobili ceduti dall'impresa che ha ristrutturato l'intero fabbricato entro il 31 dicembre 2010. Le agevolazioni spettano a condizione che il costo della manodopera sia evidenziato in fattura.

 

ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 20%

 

Le spese sostenute nell'anno 2008 per le quali spetta la detrazione d'imposta del 20 per cento.

 

Spese per la sostituzione di frigoriferi , congelatori e loro combinazioni

Sono state prorogate fino al 2010 le detrazioni irpef da fruire nella dichiarazione dei reddit sulle spese sostenute per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+. Tra le spese possono essere considerati anche i costi di trasporto e le eventuali spese di smaltimento dell'elettrodomestico dismesso purchè debitamente documentati.

L'importo non può essere superiore a euro 1.000,00 poiché la detrazione massima spettante è pari a euro 200,00 per ciascun apparecchio.

Per usufruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare la fattura o lo scontrino parlante recante i propri dati identificativi, la data di acquisto e la classe energetica non inferiore ad A+ dell'elettrodomestico, nonché predisporre un'autodichiarazione da cui risulti la tipologia dell'apparecchio sostituito (frigorifero, congelatore, ecc..), le modalità utilizzate per la dismissione e l'indicazione del soggetto che ha provveduto al ritiro e allo smaltimento dell'elettrodomestico.

 

Spese per acquisto apparecchi televisivi e digitali

Proroga fino al 2010 delle detrazioni irpef delle spese sostenute nel corso del 2008 per l'acquisto di un apparecchio televisivo digitale con sintonizzatore digitale integrato e cioè di un apparecchio adatto alla ricezione dei segnali televisivi digitali.

L'importo da indicare non può essere superiore a euro 1.000,00 poiché la detrazione massima spettante è pari a euro 200,00.

Per usufruire della detrazione il contribuente deve essere in regola per l'anno 2008 con il pagamento del canone di abbonamento televisivo RAI e deve acquisire e conservare la fattura o lo scontrino fiscale rilasciato per l'acquisto dell'apparecchio televisivo recante i propri dati identificativi e dal quale risulti la marca e il modello dell'apparecchio acquistato.

 

Spese per acquisto motori ad elevata efficienza

Sono state prorogate fino al 2010 anche le detrazioni irpef da fruire nella dichiarazione dei redditi delle spese sostenute  per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica compresa tra 5 e 90 kw, anche in sostituzione di motori esistenti.

L'importo da indicare non può essere superiore a euro 7.500,00 poiché la detrazione massima spettante è pari a euro 1.500,00 per ciascun motore.

Qualora nello stesso anno sia stato sostituito più di un motore e per ognuno si intende fruire della detrazione prevista, è necessario compilare un distinto rigo per ogni motore acquistato utilizzando un nuovo modulo.

Per usufruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare la fattura, contenente l'indicazione della potenza e dei codici di identificazione dei singoli motori e la copia della certificazione del produttore del motore.

È necessario, altresì, che il contribuente abbia compilato l'apposita scheda raccolta dati e l'abbia trasmessa, entro il 29 febbraio 2008 all'ENEA, anche mediante un unico invio per tutti gli interventi effettuati. La trasmissione deve essere stata effettuata all'ENEA attraverso il sito www.acs.enea.it (la ricevuta in tal caso è quella rilasciata dall'ENEA per via informatica) ovvero a mezzo raccomandata con ricevuta semplice.

 

Spese per acquisto variatori di velocità

La proroga fino al 2010 vale anche per le spese sostenute per l'acquisto di variatori di velocità ovvero di apparecchi applicati ai motori elettrici a corrente alternata basati sul principio di variazione della frequenza e della tensione di alimentazione (inverter).

L'importo da indicare non può essere superiore a euro 7.500,00 poiché la detrazione massima spettante è pari a euro 1.500,00 per ciascun variatore. Per usufruire della detrazione il contribuente deve acquisire e conservare la fattura con l'indicazione della potenza e dei codici di identificazione dei singoli motori e la copia della certificazione del produttore del motore.

E' necessario, altresì, che il contribuente abbia compilato l'apposita scheda raccolta dati e l'abbia trasmessa, entro il 29 febbraio 2008 all'ENEA, anche mediante un unico invio per tutti gli interventi effettuati. La trasmissione deve essere stata effettuata all'ENEA attraverso il sito www.acs.enea.it (la ricevuta in tal caso è quella rilasciata dall'ENEA per via informatica) ovvero a mezzo raccomandata con ricevuta semplice.

 

 

ONERI PER I QUALI È RICONOSCIUTA LA DETRAZIONE D'IMPOSTA DEL 55%

 

Vanno indicate in questa sezione le spese sostenute nell'anno 2008 per interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale anche rurale. Per tali spese spetta la detrazione d'imposta del 55 per cento da ripartire in tre quote annuali di pari importo entro il limite massimo di detrazione previsto per ciascuna tipologia di intervento effettuato.

Le tipologie di interventi previste sono:

 

·        riqualificazione energetica di edifici esistenti;

·        interventi sull'involucro di edifici esistenti;

·        installazione di pannelli solari;

·        sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

 

La legge finanziaria 2008 ha prorogato le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici, per interventi su strutture opache verticali, orizzontali e finestre, per l'istallazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, per la sostituzione di impianti climatizzazione invernale, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2010. Le disposizioni si applicano anche per la sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. La detrazione dell'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, spetta fino a un tetto massimo di 100.000,00 euro. La spesa è autorizzata nel limite di 2 milioni di euro l'anno. La detrazione d'imposta per una quota pari al 55% delle spese sostenute, fino a un valore massimo di 30.000,00 euro, da ripartire in 3 quote annuali, è estesa alle spese relativa alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe a calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

 

Spese per la riqualificazione energetica

Sono tali le spese per qualsiasi intervento o insieme sistematico di interventi diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria per soddisfare i bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio che permettono di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori richiesti. Rientrano ad esempio la sostituzione o l'installazione di climatizzazione invernale anche con generatori di calore non a condensazione, con pompe di calore, con scambiatori per teleriscaldamento, con caldaie a biomasse gli impianti di cogenerazione, rigenerazione, gli impianti geotermici e gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche indicate richieste per la loro inclusione negli interventi descritti ai punti successivi. L'indice di prestazione energetica va calcolato con riferimento al fabbisogno energetico dell'intero edificio e non a quello delle singole unità che lo compongono ed è misurato in base agli indici riportati nella tabella dell'allegato C, numero 1), tabella 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192.

L'importo da indicare non può essere superiore a 181.818,18 euro per una detrazione entro il limite massimo di 100.000,00 euro da ripartire in tre rate di pari importo non superiori a 33.333,00 euro.

 

Spese per interventi sull'involucro degli edifici

Sono tali le spese per interventi su edifici o parti di essi relativi a strutture opache verticali (pareti), strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), fornitura e posa in opera di materiale coibente, di materiale ordinario, di nuove finestre compresive di infissi, miglioramento termico di componenti vetrati esistenti, demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo a condizione che siano rispettati i requisiti richiesti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, della tabella 3 di cui all'art. 1 , comma 23 della legge finanziaria per il 2008 che sostituisce, a decorrere dal 1 gennaio 2007, la tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n.296.

L'importo da indicare in questa colonna non può essere superiore a 109.090,90 euro per una detrazione entro il limite massimo di 60.000,00 euro, da ripartire in tre rate annuali di pari importo non superiori a 20.000,00 euro.

 

Spese per l'installazione di pannelli solari

Sono tali le spese per pannelli solari, anche realizzati in autocostruzione, bollitori, accessori e componenti elettrici ed elettronici utilizzati per la produzione di acqua calda ad uso domestico.

L'importo da indicare in questa colonna non può essere superiore a 109.090,90 euro per una detrazione entro il limite massimo di 60.000,00 euro, da ripartire in tre rate annuali di pari importo non superiori a 20.000,00 euro.

 

Spese per la sostituzione di impianti di climatizzazione

Le spese sostenute nel corso del 2008 per la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

L'importo da indicare non può essere superiore a 54.545,45 euro per una detrazione entro il limite di 30.000,00 euro, da ripartire in tre rate annuali di pari importo non superiori a 10.000,00 euro.

 

 

DETRAZIONI PER CANONI DI LOCAZIONE

 

Detrazione d'imposta spettante agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale

La detrazione d'imposta, è di:

– euro 300,00 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

– euro 150,00 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 e non superiore a euro 30.987,41.

Se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo non spetta alcuna detrazione.

 

Detrazione d'imposta spettante agli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale

Contribuenti intestatari di contratti di locazione di immobili utilizzati come abitazione principale a condizione che il contratto di locazione sia stato stipulato o rinnovato secondo quanto disposto dall'art. 2, c. 3, e dell'art. 4, commi 2 e 3, della L. n. 431 del 1998 (c.d. contratti convenzionali).

In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).

La detrazione d'imposta è di:

– euro 495,80 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

– euro 247,90 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 e non superiore a euro 30.987,41.

Se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo non spetta alcuna detrazione.

 

Detrazione d'imposta per canoni di locazione spettante a lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro

Lavoratori dipendenti che hanno trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione e siano titolari di qualunque tipo di contratto di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e in ogni caso al di fuori della propria regione. Tale detrazione spetta solo per i primi tre anni dal trasferimento della residenza. Ad esempio, un contribuente che ha trasferito la propria residenza nel mese di ottobre 2005, potrà beneficiare della detrazione per gli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007.

La detrazione spetta esclusivamente ai lavoratori dipendenti anche se la variazione di residenza è la conseguenza di un contratto di lavoro appena stipulato. Sono esclusi i percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Qualora, nel corso del periodo di spettanza della detrazione, il contribuente cessa di essere lavoratore dipendente, perde il diritto alla detrazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello nel quale non sussiste più tale qualifica.

La detrazione d'imposta è di:

– euro 991,60 se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71;

– euro 495,80 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 e non superiore a euro 30.987,41.

 

Detrazione d'imposta per canone di locazione spettante ai giovani per l'abitazione principale

 

Giovani di età compresa fra i 20 ed i 30 anni che hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale. Si precisa che è necessario che l'unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge.

La detrazione prevista è di euro 991,60 solo se il reddito complessivo non supera euro 15.493,71, di euro 495,80 se il reddito complessivo è superiore a euro 15.493,71 e non superiore a euro 30.987,41.

Tale detrazione d'imposta spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto e, pertanto, potrà essere fruita oltre che per l'anno 2008 anche per gli anni 2009 e 2010.

 

 

ALTRE DETRAZIONI

 

Detrazione per le spese di mantenimento dei cani guida

Detrazione forfetaria di euro 516,46 spettante per le spese di mantenimento dei cani guida. La detrazione spetta esclusivamente al soggetto non vedente (e non anche alle persone cui questi risulti fiscalmente a carico) a prescindere dalla documentazione della spesa effettivamente sostenuta.

 

Altre detrazioni

·          L'importo della borsa di studio assegnata dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano, a sostegno delle famiglie per le spese di istruzione. Possono fruire di questo beneficio i soggetti che al momento della richiesta hanno inteso avvalersi della detrazione fiscale, secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n. 106 del 14 febbraio 2001, pubblicato in G.U. n. 84 del 10 aprile 2001;

·          L'importo delle donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedali Galliera" di Genova finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo. Il soggetto che presta l'assistenza fiscale riconoscerà la presente detrazione nei limiti del 30% dell'imposta lorda dovuta.

 

ONERI DEDUCIBILI DAL REDDITO COMPLESSIVO

 

In questa sezione vanno indicati gli oneri che possono essere dedotti dal reddito complessivo ed eventualmente anche le somme che non avrebbero dovuto concorrere a formare i redditi di lavoro dipendente e assimilati e che invece sono state assoggettate a tassazione.

 

Contributi previdenziali ed assistenziali versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza

I contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza. Tali oneri sono deducibili anche se sostenuti

per i familiari fiscalmente a carico.

Rientrano in questa voce anche:

• i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio sanitario nazionale effettivamente versati nel 2008

con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli;

• i contributi agricoli unificati versati all'Inps – Gestione ex Scau – per costituire la propria posizione previdenziale e assistenziale (è indeducibile la parte dei contributi che si riferisce ai lavoratori dipendenti).

• i contributi versati per l'assicurazione obbligatoria INAIL riservata alle persone del nucleo familiare per la tutela contro gli infortuni domestici (c.d. assicurazione casalinghe);

• i contributi previdenziali ed assistenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Rientrano in questa voce anche i contributi versati al cosiddetto "fondo casalinghe". Sono, pertanto, deducibili i contributi versati per il riscatto degli anni di laurea (sia ai fini pensionistici che ai fini della buonuscita), per la prosecuzione volontaria, ecc.

 

Assegno periodico corrisposto al coniuge

Gli assegni periodici corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva o di scioglimento o annullamento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nella misura in cui risultino da provvedimento dell'autorità giudiziaria. Se tale provvedimento non distingue la quota per l'assegno periodico destinata al coniuge da quella per il mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare. Non sono deducibili le somme corrisposte in un'unica soluzione al coniuge separato.

 

Contributi per gli addetti ai servizi domestici e familiari

I contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all'assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane), per la parte a carico del datore di lavoro, fino all'importo massimo di euro 1.549,37.

 

Contributi ed erogazioni a favore di istituzioni religiose

Le erogazioni liberali in denaro a favore delle seguenti istituzioni religiose:

– Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana;

– Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;

– Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;

– Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste e valdesi per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;

– Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione;

– Chiesa Evangelica Luterana in Italia e Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;

– Unione delle Comunità ebraiche italiane. Per le Comunità ebraiche sono deducibili anche i contributi annuali versati.

Ciascuna di tali erogazioni (compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi annuali) è deducibile fino ad un importo di euro 1.032,91.

I contribuenti devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie e le ricevute dei bonifici bancari relativi alle suddette erogazioni.

 

Spese mediche e di assistenza specifica dei portatori di handicap

Spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica previste dalla lett. b) dell'art. 10 del Tuir sostenute dai portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della L. 5 febbraio 1992, n. 104 (cioè coloro che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione), indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell'assegno di accompagnamento.

 
 
VITO SARACINO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
 
VIA PIAVE, 47
70032 - BITONTO (BA)
Tel.: 080/3713314
Fax: 080/3740815
E-mail:  
info@studiosaracino.it
Sito web:
www.studiosaracino.it

1 commenti:

1consigliere ha detto...

Bravo il Dott. Vito Saracino per aver messo su questa eccellente lista di detrazioni. Mi spiace che molti Italiani non sono bene informati. Tanti hanno effettuato lavori di rinnovazioni per migliore consumo energetico e non hanno pensato a richiedere le ricevute magari pensando di risparmiare assumendo non professionisti.
Penso che ci abbiano rimesso in tasse in questo caso.