lunedì, settembre 08, 2008

RATEIZZAZIONE DELLE CARTELLE DI PAGAMENTO E DEGLI AVVISI BONARI a cura del Dott. Vito SARACINO – Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

CARTELLE DI PAGAMENTO

Nel corso degli ultimi mesi l'art. 19, co. 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che disciplina la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, è stato ripetutamente modificato dal Legislatore, con una serie di interventi contenuti nella Finanziaria 2008 e nel D.L. 248/2007, il cd. decreto milleproroghe.

L'ultima versione della disposizione, uscita con nuovi rilevanti cambiamenti apportati dalla L. 31/2008, di conversione del D.L. 248/2007, si applica a far data dal 1° marzo 2008 e presenta rilevanti elementi di novità.

 

RATEAZIONE CARTELLE DI PAGAMENTO E UFFICIO COMPETENTE

Il primo aspetto da evidenziare è rappresentata dall'attribuzione del potere di concedere la rateazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo all'agente della riscossione, anziché all'Ufficio.

Andrà quindi indirizzata ad Equitalia e non più all'Agenzia delle Entrate l'istanza, non più in bollo, con la quale il contribuente deve richiedere la concessione della rateazione delle somme iscritte a ruolo. La dilazione può essere concessa fino ad un massimo di 72 rate mensili (6 anni) con importo minimo della rata, salvo eccezioni, di 100 euro.

Per poter ottenere la rateazione della cartella iscritta a ruolo è fondamentale che il soggetto si trovi in una situazione di obiettiva e temporanea difficoltà finanziaria che la C.M. 26 gennaio 2000, n. 15/E, precisa si manifesta quando il contribuente si trova nell'impossibilità di pagare il debito iscritto a ruolo in unica soluzione, ma è in grado di onorare il debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali.

Siffatta condizione è da ritenersi sussistente, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

C carenza temporanea di liquidità finanziaria;

C stato di crisi aziendale dovuto ad eventi di carattere transitorio, quali situazioni temporanee di mercato, crisi economiche settoriali o locali, processi di riorganizzazione, ristrutturazione e riconversione aziendale;

C trasmissione ereditaria dell'obbligazione iscritta a ruolo;

C contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi e contributi;

C precaria situazione reddituale.

 

Nella direttiva DSR/NC/2008/017 del 13 maggio 2008 emanata da Equitalia S.p.a, si legge espressamente che la divisione in rate viene stabilita, secondo due classi di debito: per debiti inferiori ai 5.000,00 euro (le rate non potranno essere più di 36) e per debiti superiori ai 5.000,00 euro (le rate potranno arrivare fino a un massimo di 72).

Importi fino a 5.000,00 euro

Nella direttiva n. DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008 emanata da Equitalia S.p.a. si era previsto che per gli importi fino a 2.000,00 euro, la dilazione doveva essere concessa, fino ad un massimo di 18 rate, a semplice richiesta motivata da parte del contribuente. Per motivi di economicità dei procedimenti amministrativi di rateazione e di semplificazioni degli adempimenti dei contribuenti, con la direttiva DSR/NC/2008/017 del 13 maggio 2008 emanata da Equitalia S.p.a, tale soglia è stata elevata a 5.000,00 euro, da calcolarsi considerato le somme iscritte a ruolo residue e, quindi, al netto degli eventuali sgravi e/o pagamenti parziali e senza computare gli interessi di mora, gli aggi, le spese esecutive ed i diritti di notifica della cartella.

Pertanto, se il contribuente presenta un'istanza di rateazione per un ammontare fino a 5.000,00 euro, la dilazione verrà concessa, a semplice richiesta motivata di parte, nel seguente numero di rate;

R       importi fino a 2.000,00 euro – massimo 18 rate;

R       importi da 2.001,00 a 3.500,00 euro – massimo 24 rate;

R       importi da 3.501,00 a 5.000,00 euro – massimo 36 rate;

Il numero massimo delle rate così individuato deve, comunque, essere accordato, salvo che il debitore non abbia chiesto la ripartizione del pagamento in un numero di rate inferiore.

 

Importo del debito

Soggetto richiedente

Condizioni

 

Rate

 

Fino a 5.000,00 euro

Tutti

 

Nessuna, è sufficiente la semplice

richiesta motivata.

 

- Fino a € 2.000:

  max 18 rate

 

- Da € 2.001 a € 3.500:

  max  24 rate

 

- Da € 3.501 a € 5.000:

  max  36 rate

 

 

Importi superiori a 5.000,00 euro

In questa fascia di importo, l'accertamento della temporanea situazione di difficoltà economica viene effettuata in maniera differenziata, a seconda che l'istanza di rateazione venga presentata da:

a)    persone fisiche

b)     titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati ovvero:

-      regime di contabilità semplificata per le imprese minori, di cui all'art. 18 del DPR 29 settembre 1973, n. 600;

-      regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, disciplinato dall'art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

-      regime fiscale per i c.d. "contribuenti minimi", previsto dall'art. 1 commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

c)    società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone o titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria;

 

PERSONE FISICHE O TITOLARI DI DITTE INDIVIDUALI IN REGIMI FISCALI SEMPLIFICATI

Le istanze di rateazione presentate dalle persone fisiche e dai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, sopra specificate, verranno esaminate prendendo in considerazione:

·        L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore, introdotto da d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109, che costituisce uno strumento correttamente utilizzato per l'erogazione di prestazioni di diritto pubblico;

·        l'entità del debito, calcolata considerando le somme iscritte a ruolo residue e, quindi, al netto di eventuali sgravi e/o pagamenti parziali e senza computare gli interessi di mora, gli aggi, le spese esecutive ed i diritti di notifica della cartella.

Tale metodologia, individua una serie di classi di I.S.E.E. dell'ampiezza di 5.000,00 euro. A ciascuna di tali classi corrisponde un importo, che esprime la "soglia di accesso", a partire dalla quale il contribuente non è in condizione di assolvere l'obbligazione in unica soluzione e deve, pertanto, essere considerato in situazione di temporanea obiettiva difficoltà. Questo importo cresce ad ogni scatto della classe di I.S.E.E. di appartenenza, poiché è determinato sulla base di  una funzione costruita secondo un principio di progressività. Tale scelta deriva dalla circostanza che, al crescere della capacità reddituale e patrimoniale del debitore cresce anche la sua capacità a far fronte al pagamento in un'unica soluzione delle somme iscritte a ruolo.

Pertanto, se l'ammontare del debito di cui si chiede la rateazione è inferiore alla "soglia di accesso", l'istanza di dilazione non può essere accolta; se, invece, il debito è almeno pari a tale soglia, la rateazione deve essere concessa.

Allorché l'applicazione dei parametri sopra citati non consenta la concessione della rateazione, il debitore potrà, comunque, accedere al beneficio facendo valere particolari condizioni che abbiano determinato una radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale risultante dall' I.S.E.E.

Siffatte condizioni sono da ritenersi sussistenti, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

R       cessazione del rapporto di lavoro, per un lavoratore dipendente;

R       insorgenza, nel nucleo familiare, di una grave patologia che abbia determinato ingenti spese mediche;

R       contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi e contributi, a condizione che le obbligazioni pecuniarie in scadenza siano di entità rilevante in rapporto all'I.S.E.E. del nucleo familiare del debitore.

Limitatamente ai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, tali condizioni sono, inoltre, da ritenersi sussistenti anche allorché l'attività di impresa risenta sensibilmente di improvvise ed oggettive crisi del mercato di riferimento, anche di carattere locale, ovvero di eventi imprevedibili provocati da forza maggiore.

Per ulteriori chiarimenti sulle metodologie di accesso alla rateazione si può consultare l'allegato 2 collegato alla direttiva DSR/NC/2008/017 del 13 maggio 2008 emanata da Equitalia S.p.a.

Inoltre, sul sito Internet www.equitaliaonline.it, e stato predisposto un calcolatore che permette ai contribuenti di conoscere il numero di rate ottenibili dall'Agente della riscossione e il loro importo. Pertanto, inserendo nel simulatore i dati necessari a individuare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica (entità del debito e situazione Isee), si può sapere subito se la rateazione può essere o meno concessa; e in caso positivo, qual è il numero massimo di rate ed il loro importo.

 

Importo del debito

Soggetto richiedente

Condizioni

 

Rate

 

oltre 5.000,00 euro

·Persone fisiche

·Professionisti

·Ditte individuali in regime semplificato,

·nuove iniziative produttive o regime dei minimi

 

·     Deve essere utilizzato l'ISEE del nucleo familiare del  debitore;

·     Il risultato dell'ISEE è suddiviso in classi di  ampiezza di € 5.000 ciascuna;

·     Per ciascuna classe viene individuata una soglia di accesso; solo oltre tale valore si può accedere alla rateazione

 

ECCEZIONE

 

In mancanza dei requisiti di cui

sopra la rateazione potrà essere

concessa se ricorrono particolari

condizioni che abbiano determinato una radicale modifica della situazione  reddituale e patrimoniale I.S.E.E.

 

 

- In numero variabile, nel

massimo di 72 e con l'importo minimo di € 100. Il numero delle rate è  determinato dividendo il valore della soglia di

accesso per 12 e ripartendo il debito;

 

- Sul sito di Equitalia è reso disponibile un simulatore per il calcolo delle rate.

 

 

SOCIETÀ DI CAPITALI, SOCIETÀ COOPERATIVE, MUTUE ASSICURATRICI, SOCIETÀ DI PERSONE O TITOLARI DI DITTE INDIVIDUALI IN CONTABILITÀ ORDINARIA

Per le società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone o titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria, la determinazione della situazione di temporanea obiettiva difficoltà viene, quindi valutata, tenendo conto della capacità della società o della ditta di assolvere ai debiti di prossima scadenza con i mezzi con cui dispone.

A tal fine, dovrà essere utilizzato l'indice di liquidità, che è l'indice comunemente impiegato dagli analisti di bilancio per stabilire la maggiore o minore capacità dell'impresa di far fronte agli impegni finanziari a breve termine con le proprie disponibilità liquide, immediate e differite.

 

liquidità immediata + liquidità differita

passività correnti

 
Tale indice è pari a:   

                                    

 

 

Se tale indice è uguale o superiore a 1; la situazione finanziaria della società o della ditta non risponderà al requisito di temporanea difficoltà e, dunque, la richiesta di rateazione non potrà essere accolta.

Qualora, invece, tale quoziente sia inferiore a 1, l'applicazione dell'indice di liquidità, non sarà da solo sufficiente ad integrare il requisito previsto dall'art. 19 del DPR n. 602/1973; in quanto i flussi finanziari generati dall'attività d'impresa potrebbero, comunque, consentire il puntuale adempimento in unica soluzione dell' obbligazione derivante dall'iscrizione a ruolo.

Per questo motivo, si ritiene, che se il suddetto quoziente è inferiore ad 1, si dovrà prendere in considerazione un ulteriore indice, denominato INDICE ALFA.

Tale indice è pari a:   

 

   Debito complessivo      x 100

      Valore della produzione

 
 

 

 

 

 


Se il valore dell'indice Alfa è inferiore a 4, la situazione finanziaria dell'impresa non risponderà al requisito della temporanea situazione di obiettiva difficoltà e la rateazione non potrà essere concessa.

Se, invece, il valore dell'indice Alfa è superiore a 4, tale situazione  sarà sussistente, in misura crescente dello stesso valore, in proporzione al quale dovrà essere graduato il numero massimo di rate concedibile. In tal caso, si procederà secondo le seguenti modalità:

"          per Alfa compreso tra 4 e 7; massimo 18 rate;

"          per Alfa compreso tra 7 e 10; massimo 36 rate;

"          per Alfa superiore 10; massimo 76 rate.

Anche in questo caso, qualora l'applicazione dei parametri sopra indicati non consenta l'accesso alla rateazione, l'impresa potrà beneficiare della rateazione esclusivamente a condizione di documentare la sussistenza di eventi straordinari che incidano in maniera così significativa sulla società o la ditta, da far ritenere, comunque, sussistente la condizione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Tali circostanze sono da ritenersi sussistenti nelle stesse ipotesi previste per i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, già sopra descritti.

 

Importo del debito

Soggetto richiedente

Condizioni

 

Rate

 

oltre 5.000,00 euro

· Società di capitali

· Società di persone

· Società cooperative

· Mutue assicuratrici

· Ditte individuali in Contabilità ordinaria

 

·    È necessario avere un indice di liquidità con valore inferiore ad 1

·    E' necessario avere un Indice Alfa superiore a 4

 

ECCEZIONE

 

In mancanza dei requisiti di cui sopra, la rateazione può essere concessa solo ai soggetti che siano in grado di documentare la sussistenza di eventi straordinari che incidono in maniera così significativa sulla situazione dell'azienda, sì da far ritenere comunque esistenti le condizioni di temporanea situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere.

 

 

Il numero di rate è subordinato al valore dell'indice Alfa:

·    Da 4 a 7: max 18 rate

·    Da 7 a 10: max 36 rate

·    oltre 10: max 72 rate

 

- Sul sito di Equitalia è reso disponibile un simulatore per il calcolo delle rate.

 

 

GARANZIE

Cade l'obbligo di presentare un'idonea garanzia per ottenere la rateazione dei debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 50 mila euro. La novità è contenuta nel comma 23 dell'articolo 83 della Manovra d'estate (DL 25 giugno 2008, n. 112). Non saranno più necessarie, polizze fideiussorie, fideiussioni bancarie - o rilasciate dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) - e ipoteche (con cui il credito iscritto a ruolo poteva, in alternativa, essere garantito). La nuova regola vale anche per le istanze già presentate dai contribuenti ma non ancora vagliate dagli agenti della riscossione, salvo il caso in cui il debitore decade dal beneficio della rateazione: in questa eventualità, il concessionario potrà infatti procedere comunque nei confronti di chi ha prestato la garanzia prima dell'entrata in vigore del decreto. Viene infine eliminato il vincolo di pagamento delle rate all'ultimo giorno del mese per la scadenza, farà fede il giorno indicato nell'atto con cui è accolta l'istanza di dilazione. Il contribuente dovrà comunque essere sempre messo nelle condizioni di disporre di otto giorni lavorativi per effettuare il pagamento. Il "decreto mille proroghe" interviene anche in tema di «cartelle mute», indicando la necessità dell'indicazione, pena nullità, del responsabile del procedimento dell'agente della riscossione e dell'ente creditore per i ruoli consegnati agli agenti dal 1° giugno 2008. Se la cartella non viene consegnata personalmente al destinatario, inoltre, l'agente postale deve informare il destinatario dell'avvenuta notifica con raccomandata con ricevuta di ritorno. La norma, poi, precisa che la mancanza di indicazione dei responsabili dei procedimenti nelle cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati prima del 1° giugno 2008 non è causa di nullità. La disposizione risponde agli interrogativi aperti dalla sentenza della Corte costituzionale 377/2007 che ha ritenuto essenziale l'indicazione del responsabile, in ossequio alla trasparenza dell'attività amministrativa.

Un'altra novità importante è rappresentata dalla soppressione dell'obbligo di presentare l'istanza di rateazione prima dell'inizio della procedura esecutiva.

La procedura esecutiva è il processo di esecuzione forzata attraverso il quale l'ordinamento garantisce il soddisfacimento del diritto.

Per il recupero dei crediti iscritti a ruolo, l'esecuzione forzata avrà le forme dell'espropriazione forzata, che ha inizio con il pignoramento ad opera dell'agente della riscossione.

L'ipoteca legale prevista dall'art. 77, co. 1, D.P.R. 602/1973 è invece una garanzia reale che Equitalia, prima dell'inizio dell'espropriazione forzata, può iscrivere sui beni del debitore e dei coobbligati, sulla base di un'autonoma valutazione e al fine di assicurare il risultato della sua attività, ottenendo in questo modo i diritti previsti dall'art. 2808, Codice civile ed, in particolare, il diritto di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo del ricavato dall'espropriazione e il diritto di procedere ad esecuzione sul bene anche se questo passi in proprietà d'altri.

Per quel che concerne il fermo di beni mobili registrati previsto dall'art. 86, D.P.R. 602/1973, si tratta di un provvedimento di natura cautelare che impedisce, durante il periodo in cui opera, l'utilizzo e la libera disponibilità del bene.

Già in vigenza della precedente disposizione quindi, pur in presenza dell'iscrizione di ipoteca o di fermo di beni mobili registrati, poteva essere disposta, se ricorrevano gli altri presupposti, la rateazione delle somme iscritte a ruolo.

A seguito della presentazione della richiesta di dilazione, saranno sospese le azioni di recupero coattivo, sia esecutive che cautelari: la sospensione avrà carattere provvisorio, in attesa all'emanazione delle istruzioni in merito ai criteri di trattazione delle istanze di dilazione.

Il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate da parte del debitore che ha chiesto ed ottenuto la rateazione comporta la decadenza automatica dal beneficio della rateazione, l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione ed il carico non può più essere rateizzato.

Via libera ai pagamenti all'Erario con assegni e carte di credito

Il comma 23 bis dell'articolo 83 inserito con il maxiemendamento al decreto legge n. 112/2008, approvato dalla Camera dei deputati il 24 luglio 2008, stabilisce che sarà possibile effettuare versamenti all'Erario con mezzi diversi dal contante. Ma i pagamenti con assegni scoperti o non pagabili o con carta di credito senza copertura saranno considerati come non effettuati

Al via la compensazione tra ruoli e rimborsi

Approvate le specifiche tecniche di trasmissione dei flussi informativi per il pagamento, mediante compensazione volontaria, dei debiti iscritti a ruolo con i crediti d'imposta.

Il provvedimento n. 113218/2008, firmato dal direttore dell'Agenzia delle entrate, ha stabilito le specifiche tecniche che permettono all'Agenzia delle entrate di trasmettere in via telematica a Equitalia l'elenco con le informazioni riguardanti i singoli beneficiari, in modo da verificare se sono iscritti in ruoli non saldati formati dall'Agenzia delle entrate e dalle agenzie e dagli enti previdenziali con essa convenzionati. Entro 12 giorni dal ricevimento dell'elenco, Equitalia effettua le verifiche e provvede a restituire l'elenco con le informazioni necessarie a distinguere i beneficiari di rimborsi che non sono titolari di iscrizioni a ruolo da quelli cui invece corrispondono l'emissione di uno o più ruoli. Entro 30 giorni dalla ricezione delle informazioni l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei diversi agenti della riscossione un importo corrispondente alle somme da compensare, nei limiti degli importi dei rimborsi spettanti eventualmente ai beneficiari. Tra i ruoli esclusi dalla procedura, quelli oggetto di sgravio, sospensione o rateazione.

 

AVVISO BONARIO

Il cd. avviso bonario realizza la partecipazione del contribuente al controllo formale della sua dichiarazione, anticipando il successivo dettato dello Statuto del contribuente (art. 6 c. 5, L. 212/2000) per effetto del quale l'Amministrazione finanziaria, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire chiarimenti o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

Il contribuente, quindi, è invitato ad effettuare il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione degli esiti del controllo, consentendogli di usufruire del beneficio della riduzione ai due terzi della sanzione, nell'ipotesi di controllo formale ex art. 36 ter (un terzo della sanzione, per le ipotesi di liquidazione della dichiarazione ex art. 36 bis.

 

RATEAZIONE degli AVVISI BONARI

La Finanziaria 2008 art. 1, c. 144, L. 244/2007 ha introdotto la possibilità della rateazione anche per gli avvisi bonari.

Le modalità per usufruire della dilazione variano a seconda degli importi da rateizzare:

c              Somme fino a 2.000 euro

Qualora le somme dovute a seguito di controlli automatizzati o di controlli formali, siano inferiori a 2.000 euro, il beneficio della dilazione in un numero massimo di sei rate trimestrali (diciotto mesi) di pari importo è concesso dall'ufficio, su richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso. La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

 

c              Somme oltre 2.000 euro

Qualora le somme dovute a seguito di controlli automatizzati o di controlli formali siano superiori a 2.000 euro la dilazione non deve essere richiesta all'Ufficio, ma il contribuente può scegliere di versare il dovuto in un'unica soluzione o in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo. La prima rata deve essere pagata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

 

c              Somme oltre 5.000 euro

Qualora le somme dovute a seguito di controlli automatizzati o di controlli formali siano superiori a 5.000 euro la dilazione non deve essere richiesta all'Ufficio, ma il contribuente può scegliere di versare il dovuto in un'unica soluzione o in un massimo di 20 rate trimestrali di pari importo (modifica introdotta dall'articolo 36, comma 3, del Dl 248/2007). La prima rata deve essere pagata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

 

c              Somme oltre 50.000 euro

Qualora le somme dovute a seguito di controlli automatizzati o di controlli formali siano superiori a 50.000 euro il contribuente è tenuto a prestare idonea garanzia commisurata al totale delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena, per il periodo di rateazione dell'importo dovuto aumentato di un anno, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, ovvero rilasciata da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi iscritto negli elenchi di cui agli artt. 106 e 107 D.Lgs. 385/1993. In alternativa, a garanzia delle somme dovute, l'ufficio può autorizzare che sia concessa dal contribuente, ovvero da terzo datore, ipoteca volontaria di primo grado su beni immobili di esclusiva proprietà del concedente, per un importo pari al doppio delle somme dovute, comprese quelle a titolo di sanzione in misura piena. Anche in questo caso, il valore dell'immobile è determinato ai sensi dell'art. 52 c. 4, D.P.R. 131/1986.

Il valore dell'immobile può essere, in alternativa, determinato sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'art. 64 c.p.c., redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari o dei periti industriali edili.

L'ipoteca non è assoggettata all'azione revocatoria di cui all'art. 67, R.D. 16.3.1942, n. 267, restando sempre a carico del contribuente le spese di perizia, di iscrizione e di cancellazione dell'ipoteca.

In tali casi, entro dieci giorni dal versamento della prima rata il contribuente deve far pervenire all'ufficio la documentazione relativa alla prestazione della garanzia.

 

MODALITA' DI RATEAZIONE

L'importo della prima rata deve essere versato entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione. Le rate trimestrali nelle quali il pagamento è dilazionato scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre.

Il versamento dovrà essere effettuato tramite modello F24 indicando nella sezione erario il codice tributo 9001 per l'importo del debito rateizzato ed il codice tributo 9002 per i relativi interessi rateali dovuti a seguito del controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/73.

Per gli importi dovuti a seguito di controllo formale effettuati ai sensi dell'art. 36 ter del DPR 600/73 nel modello di versamento F24 dovrà essere indicato nella sezione erario il codice tributo 9006 per l'importo del debito rateizzato ed il codice tributo 9007 per i relativi interessi rateali.

I predetti codici tributo devono essere esposti in F24 in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", indicando nel campo "anno di riferimento", l'anno di imposta (nella forma "AAAA") oggetto del controllo e nell'apposito campo il codice atto contenuto nella comunicazione inviata ai contribuenti, da parte dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dei già citati articoli 36 bis e 36 ter del DPR 600/73.

Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto naturalmente quanto versato, è iscritto a ruolo.

Se è stata prestata garanzia, l'Ufficio procede all'iscrizione a ruolo dei suddetti importi a carico del contribuente e dello stesso garante o del terzo datore d'ipoteca, qualora questi ultimi non versino l'importo dovuto entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa.

La notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo derivanti dal mancato pagamento della rateazione è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata.

La decadenza dal beneficio della rateazione non dà la possibilità di accedere alla dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo di cui all'art. 19 D.P.R. 602/1973.

 

DECORRENZA

L'art. 1, c. 147, L. 244/2007 (Finanziaria 2008), ha previsto che le nuove regole di rateazione delle somme dovute a seguito di liquidazione automatizzate e controlli formali, già menzionate in precedenza , si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso, rispettivamente:

q       al 31 dicembre 2006 (UNICO 2007), per le somme che, a seguito dei controlli automatici (ex art. 36-bis DPR 600/73), risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti gia' utilizzati, nonche' di interessi e di sanzioni per ritardato o omesso versamento.

q       Al 31 dicembre 2005 (UNICO 2006), per le somme che, a seguito dei controlli formali (ex art. 36-ter DPR 600/73), risultano dovute a titolo d'imposta, ritenute, contributi e premi o di minori crediti gia' utilizzati, nonche' di interessi e di sanzioni.

q       Al 31 dicembre 2004 (UNICO 2005), per le somme dovute a seguito della liquidazione dell'imposta dovuta sui redditi (ex art. 36-bis DPR 600/73), salvo che per le somme dovute relativamente ai redditi tassati separatamente, per i quali le disposizioni si applicano a decorrere dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2005.

 
 
VITO SARACINO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
 
VIA PIAVE, 47
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